LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2503/c del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Casavola Clelia (nata a Martina Franca il 28 febbraio 1932), non rappresentata e difesa, contro il Ministero della pubblica istruzione - Provveditorato agli studi di Taranto; per l'accertamento del diritto al riscatto, computo, riunione e ricongiunzione dei servizi scolastici prestati anteriormente alla immissione in ruolo; Udito alla pubblica udienza del 3 dicembre 1998, il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli; non presente il rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione; Visto il ricorso in epigrafe, con gli allegati; Viste le conclusioni scritte in data 24 dicembre 1986, del Procuratore generale; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Considerato che, con atto del ricorso in data 10 luglio 1986, depositato il 18 luglio 1986, nella segreteria della terza sezione giurisdizionale per le p.c. di questa Corte, la sig. Casavola Clelia ha impugnato il provvedimento n. 2778 del 14 febbraio 1985, con il quale il Provveditorato agli studi di Taranto ha determinato il trattamento di quiescenza a decorrere dal 10 settembre 1983, sulla base di un'anzianita' di 25 anni di servizio e di anni 1 e mesi 7 di servizio pre-ruolo (in tutto, anni 27), escludendo dall'anzianita' utile a fini pensionistici, anni 2 e mesi 7 di servizio pre-ruolo e mesi 6 e gg. 26 di scuola sussidiata; Atteso che la ricorrente, in particolare, chiede ai sensi degli artt. 14 r.d. 703 del 27 giugno 1933 e 15 e 255 del t.u. 1092/1973, il riconoscimento, il computo, la riunione e la ricongiunzione dei seguenti servizi scolastici: a) anno scolastico 1952-1953 - Sussid. Autorizzata - mesi 6 e gg. 26; b) anno scolastico 1953-1954 - Popolare, con finanziamento statale; c) anno scolastico 1955-1956 - Popolare, con finanziamento A.I.M.C.; con relativa liquidazione dei ratei maturati dal giorno di effettivo collocamento in pensione; Rilevato che, nella vigenza dell'art. 75 reg. proc. (r.d. n. 1038/1933), abrogato dal' art. 6 del d.-l. n. 453/1993 (conv., con modif., nella legge n. 19/1994), il Procuratore ha concluso, con atto scritto del 24 dicembre 1986, per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la irricevibilita' dello stesso, perche' proposto oltre novanta giorni dalla data di comunicazione del decreto del Provveditorato agli studi di Taranto n. 4615 del 5 agosto 1983, di computo del servizio pre-ruolo; Ritenuto: che con il ricorso in questione la sig. ra Casavola Clelia ha, effettivamente, inteso impugnare il decreto del Provveditorato agli studi di Taranto n. 4615 del 5 agosto 1983, con il quale e' stato effettuato il computo del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianita' complessiva di servizio utile a pensione, lamentandosi l'esclusione dei servizi pre-ruolo nei termini sopra indicati; che il ricorso e' stato proposto a decorso compiuto del termine di novanta giorni, prescritto dall'art. 6, settimo comma, seconda parte, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per l'impugnativa del decreto di che trattasi, con cui sono stati ammessi a riscatto anni uno e mesi sette di servizi pre-ruolo, sicche' dovrebbe dichiararsi l'irricevibilita' o l'improponibilita' del gravame; che il collegio, tuttavia, ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, nella parte in cui stabilisce il termine di giorni novanta dalla comunicazione dei provvedimenti in materia di riscatto di servizi non di ruolo per l'impugnativa degli stessi - termine qualificato come perentorio e/o di decadenza dalla giurisprudenza assolutamente prevalente delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (cfr., ex multis: Sez. Lombardia n. 343/C del 17 novembre 1994; Sez. Sicilia n. 152 del 12 febbraio 1982) - per violazione del principio di uguaglianza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della Costituzione; che la questione di legittimita' costituzionale, invero, oltre che essere rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, e' anche non manifestamente infondata, presentandosi con caratteri di novita' rispetto a quella gia' risolta, nel senso della manifesta infondatezza, dalla ordinanza n. 120 del 15 marzo 1991, essendo incontestabili la natura di diritto soggettivo patrimoniale della posizione soggettiva espressa dal riscatto e il carattere paritetico, e non autoritativo, dei relativi provvedimenti amministrativi ai quali e' demandato solo di accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in ordine sia alla spettanza del diritto che alla misura, e che, pertanto, non trova ragionevole giustificazione il differente regime giuridico del termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti de quibus rispetto a quello che caratterizza il termine prescrizionale per azionare le pretese patrimoniali collegate al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pp.aa., stabilito in cinque anni (cfr. sent. 7 aprile 1981, n. 50); che non trova, inoltre, ragionevole giustificazione il fatto della diversita' di disciplina per quanto concerne il temine di impugnativa previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 per la proposizione di gravami, soggetto soltanto a prescrizione, attraverso gli atti di riunione e ricongiunzione di servizi che sono istituiti simili al riscatto e produttivi di effetti analoghi sulla determinazione dell'an e del quantum del trattamento di pensione;